venerdì 20 luglio 2018

Telefonate indesiderate: privacy, Registro delle Opposizioni, consenso, sanzioni


di Gianni Dell’Aiuto | Avvocato | Accademia Italiana Privacy

In pieno marasma pre-elettorale e nell’imminenza dello scioglimento delle Camere, forse è sfuggita a molti la legge 11 Gennaio 2018 numero 5: una legge importante che riconosce il diritto ai titolari di utenze telefoniche, fisse o mobili che siano, di non ricevere telefonate per promozioni, proposte di cambio gestore e ricerche di mercato.

Il registro delle opposizioni
Possono ora iscriversi al Registro delle opposizioni, già costituito nel 2010 (ma molto poco pubblicizzato), tutti i titolari di utenze telefoniche fisse e mobili utilizzando i moduli on line, ma anche a mezzo raccomandata o fax, nonché con una semplice telefonata. Si tratta sicuramente di un sistema di tutela dei cittadini consumatori che vedevano la loro privacy costantemente violata da continue e spesso fastidiose telefonate con le quali, dal cambio di operatore fino ai regali di Natale, veniva offerto praticamente di tutto.
Inoltre tutti gli operatori che svolgono attività di call center hanno l’obbligo di permettere all’utente di far identificare il numero da cui chiamano non solo per far decidere se accettare o meno la telefonata, ma anche per eventualmente bloccare il numero (anche attraverso una delle tante applicazioni che si possono scaricare on line e che permettono di individuare come altri utenti hanno memorizzato un determinato numero). Possono essere iscritti al registro delle opposizioni anche i numeri non contenuti in pubblici registri, cioè quelli che, al momento della stipula del contratto, hanno optato per la clausola di riservatezza.

Il consenso al Trattamento e le sanzioni
L’iscrizione da parte di un utente al registro delle opposizioni fa venir meno tutti i consensi eventualmente prestati in precedenza. Fanno ovviamente eccezione i consensi espressamente prestati per alcuni tipi di contratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’utente autorizzi l’operatore o il fornitore a contattarlo per ragioni inerenti il rapporto in essere. Ricordo anche che, in caso l’utente presti un consenso dopo l’iscrizione al registro delle opposizioni, il nuovo consenso è valido. Quindi attenzione a non vanificare la propria iscrizione con consensi successivi.

Le sanzioni previste per chi violi queste disposizioni sono le stesse previste dalla vigente normativa in materia di privacy, ma è possibile che possano trovare applicazione quelle ben più gravi e onerose previste dal nuovo GDPR entrato di recente in vigore.
Aspetti tecnici e legali a parte, sorge però una domanda su un provvedimento decisamente corretto e opportuno, ma che fa riflettere. È fatto notorio che quello di operatore di call center è lavoro riservato quasi esclusivamente a giovani non ancora inseriti nel mondo del lavoro e molti immigrati svolgono questa attività. Anche chi ha perso senza propria colpa il proprio lavoro ricorre spesso a questa attività. Sono sicuramente poco e mal pagati e ricevono spesso improperi che non meritano.
A fronte di una corretta e rigorosa applicazione della disciplina prevista in materia diventa concreto il rischio che molti di questi call center debbano ridurre il loro personale se non addirittura siano costretti a chiudere. In un momento economico non certo dei migliori questo provvedimento, peraltro opportuno e dovuto per la tutela della propria sfera personale, lascia qualche perplessità.

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