di Gianni Dell’Aiuto | Avvocato | Accademia Italiana Privacy
Il Regolamento europeo in materia di Trattamento dati Personali (GDPR) prevede figure che non erano contemplate nella precedente normativa in materia di privacy (D.l.196/2003) ed appare opportuno tentare di fare chiarezza per evitare fin troppo facili fraintendimenti. Deve premettersi che l’intero sistema ruota sulla figura e sulla tutela dell’INTERESSATO; vale a dire quel soggetto che mette a disposizione di un’azienda, pubblica o privata, o comunque di altri, i propri dati personali e a cui il GDPR riconosce chiari diritti: i principali destinatari dell’intero complesso normativo sono infatti i TITOLARI del trattamento.
Il Titolare del trattamento (data controller), ai sensi dell’art. 4 GDPR, è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
Obblighi e doveri del titolare del Trattamento:
È il titolare che decide il motivo e le modalità del trattamento ed è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali: tra gli obblighi è compreso quello di notifica al Garante nei casi previsti. Ed è infine sempre il titolare colui che è soggetto alle pesanti sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza al GDPR, nonché in caso di perdita dei dati o accesso illecito di terzi agli stessi (l’ipotesi dell’hacker che sottrae o cripta il computer della sua vittima).
Dalla lettura della norma, nei suoi 173 “considerata” e 99 articoli, emerge come la figura del Titolare sia sostanzialmente quella di ogni titolare o legale rappresentante di un’azienda (con le ovvie e logiche differenze per le persone giuridiche) e ben possa essere identificato in ogni singolo imprenditore, anche il più piccolo. Può sembrare un paradosso, ma anche chi ripara scarpe tratta i dati personali dei propri clienti avendo nel proprio cellulare i loro numeri di telefono, il numero di piede e, magari, un indirizzo fisico o email. Elementi sufficienti, ad esempio, perché un’azienda che opera su internet, venutane in possesso, possa indirizzare verso quel determinato cliente messaggi pubblicitari targettizzati. E se ciò può manifestarsi nel piccolo è facile immaginare quando aumentino le dimensioni di un’azienda.
Ma chi è quindi esente dall’applicazione del GDPR?
Sono esentati i trattamenti che rientrano in attività di esclusiva competenza degli Stati membri quali sicurezza nazionale, politica estera e difesa comune dell’UE. Fuori dal raggio d’azione del GDPR si collocano anche i trattamenti in ambito penale e per finalità di indagine da parte delle autorità competenti. Sono poi esclusi i casi di trattamento dati puramente personale da parte di persone fisiche, quali la posta privata, cartacea o elettronica e l’uso personale di social network. Sorgono comunque, relativamente a questa ultima indicazione, non pochi dubbi. Basti pensare se il social network venisse usato anche per scopi aziendali, cioè se, ad esempio, alle amicizie su Facebook venissero inviate offerte commerciali.
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