di Gianni Dell’Aiuto | Avvocato | Accademia Italiana Privacy
L’articolo 37 del Regolamento Europeo 679/2016 prevede la nomina del Data Protector Officer, senza però darne né precisa definizione né esaustiva descrizione della figura. I successivi articoli 38 e 39 indicano la posizione che dovrà assumere all’interno della struttura ed i suoi compiti ma, anche qui, non indicano compiutamente quali caratteristiche debba avere e i suoi requisiti, titoli, attestati e quant’altro. Pertanto, ad oggi, quello che è uno dei soggetti principali della nuova normativa europea in materia di trattamento dati personali, non ha una sua tipizzazione normativa, tant’è che non esiste alcun albo o registro dei DPO e neppure sono state emanate (a livello europeo o dei singoli Stati) norme che contribuiscano a creare la categoria.
L’unica norma del regolamento che indica caratteristiche e competenze del DPO è il comma 5 dell’articolo 37 che testualmente recita: